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D. Lgs. 626/94 :
Art.
4
Art.
9
Art.
10
Art.
29
Infortuni
sul lavoto :dati
INAIL
I.N.A.I.L.
Sicurezza
sul
Lavoro
Rapporto annuale infortuni sul lavoro
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D. Lgs. 626/94
ART. 9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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Assicurazioni
sociali
Medicina e sicurezza sul Lavoro:Primal sas (Prevenzione infortuni e
malattie del Lavoro)
Medicina del Lavoro
Dispositivi
di sicurezza
D.P.I.
Lavoro
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