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D. Lgs. 626/94 :
Art.
4
Art.
9
Art.
10
Art.
29
Infortuni
sul lavoto :dati
INAIL
I.N.A.I.L.
Sicurezza
sul
Lavoro
Rapporto annuale infortuni sul lavoro
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D. Lgs. 626/94
ART. 4
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda
secondo le regole di cui all’art. 8;
b) designa gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo
le regole di cui all’art. 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita’ e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da’ istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera
e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai
modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e
d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unita’ produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da
parte dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali,
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita’ produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano
fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari
e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
giuridico.
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Assicurazioni
sociali
Medicina e sicurezza sul Lavoro:Primal sas (Prevenzione infortuni e
malattie del Lavoro)
Medicina del Lavoro
Dispositivi
di sicurezza
D.P.I.
Lavoro
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